Il regolamento può vietare di nominare come amministratore del condominio una società di persone

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24432 del 30 novembre 2016 in merito ai requisiti di nomina dell’amministratore di condominio ha stabilito che  la fonte contrattuale ha facoltà di stabilire i titoli per chi deve sovrintendere all’ente di gestione: non conta che la compagine di persone sia composta da un ragioniere, un architetto e un perito. “Il regolamento condominiale ben può stabilire che l’iscrizione a un albo, ordine o collegio sia un requisito per la nomina ad amministratore, escludendo così che la funzione possa essere svolta, ad esempio, da una sas: rientra tra le facoltà della fonte contrattuale, infatti, stabilire requisiti e titoli che deve possedere chi è chiamato a sovrintendere all’ente di gestione”. Tizio con citazione aveva impugnato la delibera del condominio con la quale vi era stata la nomina della Società Beta (società di persone) come nuovo amministratore. A dire del condomino ricorrente, la nomina in esame era in contrasto con la previsione del regolamento condominiale che vietava la nomina alle società di amministrazione. In primo grado la domanda veniva respinta. In secondo grado la Corte Territoriale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla legittimità della deliberazione dell’assemblea del condominio Beta a seguito della soccombenza virtuale con condanna del condominio convenuto alle spese di causa. Avverso tale pronuncia, il condominio proponeva ricorso per Cassazione. Le tipologie societarie ammesse dalla riforma. L’art. 71 disp. att. c.c., al terzo comma prevede che “possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice.In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”. Il Titolo quinto del Libro quinto del codice civile comprende, infatti, la quasi totalità delle forme societarie previste dall’ordinamento: le società di persone e le società di capitali. A seguito dell’istruttoria di causa, era emerso che il regolamento di condominio (contrattuale) all’art. 24 precisava che “l’amministratore dovrà essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza”. Ebbene, secondo la Corte, l’inciso in esame non conteneva alcuna violazione di legge né poteva considerarsi derogatoria della legge. Difatti la norma (quarto comma articolo 1138 c.c.) che disciplina il regolamento condominiale non indica particolari limiti: “dichiara soltanto non derogabile dalla norma pattizia la diposizione ex articolo 1129 c.c., che attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico (Cass. 13011/2013) .E in particolare non impedisce al regolamento di vincolare la scelta dell’assemblea su soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino determinate caratteristiche o qualità”.  Di conseguenza, secondo la cassazione “non si può equiparare il conferimento dell’incarico di amministratore a una società, sia pure di persone, a quello a una persona fisica” (e il regolamento voleva proprio «un libero professionista» alla guida dell’ente di gestione.

 

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