Le spese per il riscaldamento possono essere modificate solo all’unanimità
Le tabelle per la suddivisione delle spese del riscaldamento centralizzato, qualora si intenda derogare ai criteri di riparto di cui all’art. 1123 c.c., possono essere modificate solo all’unanimità. In caso contrario la delibera che abbia approvato la modifica è da considerarsi nulla, come tale impugnabile in qualsiasi tempo e anche dai condomini che vi abbiano dato causa. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — nella recentissima sentenza n. 19651 dello scorso 4 agosto 2017. Nella specie alcuni condomini avevano impugnato la delibera con la…
Leggi