Risarcimento del danno dalla caduta dell’ascensore

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26533 del 9 novembre 2017 ha stabilito che  il condominio, in qualità di custode dell’impianto comune ex art. 2051 c.c., è tenuto a  risarcire i danni subiti  in conseguenza della caduta della cabina dell’ascensore condominiale. La suprema Corte ha respinto le difese del Condominio, che aveva invocato a sua discolpa il “caso fortuito” consistente, a suo dire, nel vizio di costruzione dell’impianto ascensore. Secondo l’ente condominiale, la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c. deve essere esclusa quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo. E, nel caso di specie, l’incidente occorso alle due condomine sarebbe stato causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore. Il vizio costruttivo non esclude la responsabilità del condominio. Il condominio è nel vero quando assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito e, come tale, esclude la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c. Tuttavia, spiegano gli Ermellini, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).La sentenza in commento segue un’altra recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017), avente sempre ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da una condomina caduta uscendo dall’ascensore condominiale, a causa del dislivello tra cabina e piano di calpestio. In quella circostanza, la Cassazione ha chiarito che anche la mera distrazione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.

 

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