Alla cessazione del rapporto di lavoro tra il condominio e il portiere consegue il dovere di riconsegna dell’appartamento dato in concessione

Secondo il Tribunale di Roma, sezione lavoro, 18 aprile 2018 sentenza  numero 3058 competente alla condanna di rilascio alloggio portiere è il Tribunale del lavoro. Con ricorso ritualmente notificato, il Condominio X rappresentava che il portiere era stato assunto nel 1989, con conseguente assegnazione dell’alloggio di servizio composto da due vani più servizi sito all’interno del complesso immobiliare di proprietà dell’ente di gestione. L’assemblea condominiale ha deliberato il licenziamento del lavoratore sia per l’ingiustificata assenza dal posto di lavoro per tre giorni consecutivi, sia per giustificato motivo oggettivo. Il Condominio ha richiesto quindi di accertare e dichiarare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato con il convenuto e  per l’effetto di accertare e dichiarare l’intervenuta cessazione del diritto del convenuto a godere dell’immobile a lui concesso a titolo gratuito dal Condominio ricorrente quale alloggio del portiere a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro; condannare quindi il convenuto all’immediato rilascio dell’immobile; con vittoria di spese.

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, 18 aprile 2018 numero 3058 così statuiva:  Deve preliminarmente rilevarsi la sussistenza della competenza del giudice del lavoro per la controversia in esame, in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “rientra fra le controversie di lavoro previste dall’art. 409 c.p.c. quella relativa al rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile, trattandosi di prestazione accessoria del rapporto di lavoro, non più dovuta ove venga meno il rapporto cui accede” (cfr. Cass. 30 ottobre 2012, n. 18649; Cass. 2 dicembre 1988, n. 6544). La ratio della sussunzione nell’ambito delle controversie di lavoro di quelle relative al rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere è individuabile nella configurazione della concessione in godimento dell’immobile come prestazione accessoria al rapporto lavorativo (cfr. Cass. 9 maggio 1987, n. 4301; Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780; Cass. 29 giugno 1981, n. 4241), funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendone un parziale corrispettivo. L’utilizzazione dell’alloggio costituisce, dunque,una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, lungi dall’integrare un autonomo rapporto di locazione, segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegata, con obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  Tanto premesso, deve dichiararsi la cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti a far data dal 5 agosto 2018. Appare infatti legittimo il licenziamento intimato dal Condominio. A fondamento del recesso, quest’ultimo pone l’ingiustificata assenza dal posto di lavoro nonché il giustificato motivo oggettivo, derivante dalla sussistenza di un provvedimento cautelare di allontanamento dal Condominio Alla cessazione del rapporto di lavoro consegue la cessazione del diritto del convenuto a godere dell’immobile a lui concesso a titolo gratuito dal Condominio ricorrente quale alloggio del portiere, essendo, come si è anticipato, tale concessione mera prestazione accessoria al rapporto di lavoro.

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