Sequestro preventivo di un tubo di scarico delle acque grigie derivanti dalla cucina di un appartamento che scolano su una parte comune dell’edificio

La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con la sentenza n. 21636 depositata in cancelleria il 16 maggio 2018 ha stabilito che è legittimo il provvedimento del Tribunale che dispone il sequestro preventivo di un tubo di scarico delle acque grigie derivanti dalla cucina di un appartamento che scolano su una parte comune dell’edificio. Il sequestro, infatti, preclude la possibilità di reiterazione del reato previsto e punito dell’art. 674 del codice penale, ovvero getto pericoloso di cose. Scaricare acque grigie, ossia acque non contenenti materiale fecale e derivanti dagli scarichi di lavandini, può essere considerato un reato ove ciò non avvenga nei modi indicati dalla legge. Tra le modalità che sicuramente non sono considerate lecite, v’è quella di scaricarle attraverso una tubazione che dall’abitazione disperda i liquidi in una strada condominiale. Tale condotta è certamente illecita e può integrare gli estremi del resto di getto pericoloso di cose. Nel caso risolto dalla sentenza n. 21636, il giudice delle indagini preliminari non aveva disposto il sequestro, che invece era stato concesso dal Tribunale in sede d’appello. Da qui il ricorso in Cassazione dei condòmini che s’erano visti sequestrata la tubazione di scarico, proprio con lo scopo di impedire che lo scarico continuasse a riversarsi sulla strada creando molestie ai passanti che altresì rischiavano di cadere. In materia di getto pericoloso di cose, nella specie di scarico di acque grigie, è legittimo il sequestro preventivo del tubo di scarico dal quale provengono i liquami – al fine di interromperne la fuoriuscita – essendo lo stesso revocabile in sede d’appello o di legittimità solamente dove agli indizi che ne hanno suffragato la concessione si frappongano elementi probatori «di un’evidenza tale escludere in radice la stessa valenza indiziaria degli elementi indicati dal giudice a sostegno della propria decisione».

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