L’amministratore di condominio, ex art. 1129, comma 14, del Codice civile, è tenuto a fornire una descrizione minuziosa e specifica del proprio compenso

Il Trib. Roma, sez. V civ., 9 aprile 2018, n. 7192 ha dichiarato la nullità di una delibera condominiale di nomina dell’amministratore impugnata da uno dei proprietari: questi, tra le altre doglianze, ne aveva lamentato l’invalidità per mancata determinazione del compenso dell’amministratore medesimo, e aveva altresì ritenuto censurabili di nullità, per derivazione, i successivi deliberati che avevano confermato l’amministratore nella sua carica e lo avevano anche autorizzato a stare in giudizio. La delibera assembleare, in quanto manifestazione di volontà, «soggiace pacificamente» alla disciplina civilistica in materia di nullità del contratto, la quale, all’art. 1423 c.c., esclude che il contratto nullo possa essere convalidato, fatte salve diverse disposizioni di legge. Ne consegue l’impossibilità di convalidare una delibera nulla per dettato normativo, come nel caso di specie, dovendosi ritenere ammissibile l’operatività della sanatoria in presenza di vizi di legittimità solo con riferimento alle delibere annullabili. Un precedente giurisprudenziale: nullità della nomina e sue ricadute Il Tribunale di Milano aveva già espresso il medesimo orientamento, con la sentenza del 5 aprile 2016, n. 4294: la controversia originava dall’impugnazione di una delibera assembleare proposta da alcuni condomini, i quali avevano lamentato la nullità del provvedimento di conferma del mandato al precedente amministratore in quanto privo della specificazione indicazione della misura del compenso.

Articoli Correlati