Lavori sullo stesso immobile eseguiti da inquilino e proprietario: chi ha diritto al superbonus

Le detrazioni al 110% previste dal decreto Rilancio spettano nel rispetto di specifici limiti soggettivi, ossia relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione — spiega il sito Investireoggi.it — non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Difatti, anche laddove l’inquilino effettua dei lavori detraibili al 110% sull’immobile locato e contestualmente il proprietario dell’immobile si avvale della detrazione su altri due immobili, la detrazione non è preclusa. L’art.119 del D.L. 34/2020 ha previsto delle detrazioni fiscali maggiorate per specifici lavori effettuati su immobili residenziali. In particolare si può scaricare dalle tasse il 110% delle spese sostenute in riferimento ai seguenti interventi: isolamento termico sugli involucri degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici. Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”. Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:gli interventi rientranti nell’Ecobonus ordinario (art.14 Dl 63/2013); installazione di impianti solari fotovoltaici (art.16-bis comma 1 Dpr 917/86, Tuir); colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

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