Rimborso delle spese anticipate: l’amministratore uscente può agire verso i singoli condomini

Secondo il Tribunale di Torino, sez. I civile, sentenza 29/01/2016 n° 544, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini trova applicazione l’art. 1720 comma I c.c., in conformità del quale il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico.

Un società conveniva in giudizio un condominio, chiedendo la condanna al pagamento di un credito, dalla stessa maturato a titolo di anticipazione spese, durante i servizi di gestione dalla stessa svolte. Dalla documentazione prodotta emergeva che la società attrice aveva anticipato numerose spese per conto del condominio. La circostanza veniva altresì confermata dall’accertamento svolto dal Ctu. Per di più, il prospetto contabile era stato consegnato dall’attrice al nuovo amministratore in occasione del cd “passaggio di consegne”, e questi non aveva contestato alcunché, sottoscrivendo il documento per accettazione.

 

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