Amministratore di sostegno: solo con la volontà dell’interessato

Niente amministratore di sostegno se non c’è la volontà dell’interessato, se questi non è lucido e presenta solo limitazioni di carattere fisico. Lo sostiene la Cassazione nella sentenza n.22602/17. Imporre una misura restrittiva — secondo i supremi giudici — in questi casi costituirebbe una violazione dei diritti fondamentali della persona, fra i quali l’autodeterminazione e la dignità. Il giudice deve privilegiare “il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato” soprattutto laddove quest’ultimo abbia già spontaneamente fornito una serie di deleghe ai familiari che “assicurino di fatto la sua protezione”.

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