Compravendite in condominio: regime semplificato

In caso di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari comprese nello stabile il venditore, al fine di darne notizia all’amministratore, può limitarsi a trasmettere la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, invece che la copia autentica dell’intero atto pubblico. Questo a condizione che il predetto documento contenga tutte le informazioni indispensabili per la tenuta dell’anagrafe condominiale (generalità delle parti, comprensive della residenza o del domicilio, e dati catastali dell’immobile). Così si è espresso il Garante per la privacy, dopo aver sentito sul punto il Consiglio nazionale del notariato. Ne ha dato notizia l’ultima newsletter dell’Authority n. 434 del 30 ottobre scorso, pubblicata da Italia Oggi.

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