Condominio poco illuminato

Secondo la Cassazione Civile, sentenza n° 18903/2015, la responsabilità della tenuta e manutenzione delle parti comuni ricade sul condominio ma  la condotta imprudente del danneggiato può non  giustificare la domanda risarcitoria, anzi, addirittura annullare la responsabilità dello stabile condominiale. La condotta posta in essere dalla danneggiata, la quale, nonostante la scarsa illuminazione nel condominio, anziché prestare maggiore attenzione si distrae e mettendo un piede in fallo cade rovinosamente a terra costituisce fatto interruttivo del nesso causale. La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, gli interventi successivi di manutenzione degli stessi, il comportamento, incauto, della danneggiata, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi logico giuridici. La Corte ha già affermato che, “ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”. (Cass. n. 23584 del 2013).

 

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