Il regolamento di condominio può prevedere che l’amministratore abbia determinati requisiti e titoli

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 30 novembre 2016, n. 24432, non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione del regolamento condominiale che stabilisca le caratteristiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio. Invero, in tema di condominio negli edifici, l’articolo 1138, comma 4, del Cc, pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’articolo 1129 del Cc, la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico, non preclude però che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinate caratteristiche, requisiti o titoli professionali. Nella specie il regolamento di condominio prevedeva che «l’amministratore dovrà essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza.

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