Istallazione del condizionatore vietata

La Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 17400/17; depositata il 13 luglio ha stabilito che va rimosso il condizionatore se occupa il 60 per cento della superficie esterna disponibile non permettendo agli altri condomini di farne lo stesso uso ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte l’installazione costituisce una lesione del loro diritto. Il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza depositata il 12 marzo 2011, condannava i convenuti a rimuovere l’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite. Veniva proposto appello  deducendo l’errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio e l’omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione.  Il Tribunale di Ravenna confermava la sentenza nel merito. Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione con unico motivo dato  dalla violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.). Secondo la Corte adita in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261).Il disposto di cui all’art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466).Nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423), l’installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d’altronde può richiamarsi la giurisprudenza della Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).

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