La canna fumaria deve essere posta a distanza di sicurezza

Per le canne fumarie esiste una presunzione di pericolosità che impone la costruzione delle stesse a una distanza di sicurezza dai vicini. Secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 13449 del 30 giugno 2016 in merito alla distanza di sicurezza di una canna fumaria :“Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità`, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino”. Tizio con atto di citazione conveniva Caio davanti al Tribunale chiedendo la conferma del provvedimento d’urgenza (700 c.p.c.) che aveva ordinato l’arretramento della canna fumaria, posta al servizio dello stabile del convenuto, fino al rispetto della distanza di un metro e mezzo dal confine e la condanna di controparte al risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di Tizio ad arretrare le tegole di copertura del tetto, il balcone del piano primo e la soletta di controtendenza del secondo piano; chiedeva altresì che fosse ordinato all’attore di rimuovere il manufatto di sostegno di un’insegna pubblicitaria ed il condizionatore apposto sul muro del fabbricato. In primo grado, il Tribunale condannava il convenuto ad arretrare la canna fumaria e le tegole di copertura del tetto, oltre che ad apporre un dispositivo idoneo a permettere il deflusso dell’acqua piovana. La pronuncia in esame, veniva ulteriormente confermata in secondo grado dalla Corte di Appello.    Avverso tale pronuncia, Caio proponeva ricorso per cassazione. La nocività e pericolosità di cui all’art. 890 c.c. (nel cui novero rientrano le canne fumarie) è presunta se gli stessi siano realizzati a distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento edilizio comunale, per cui non è necessario dimostrare anche la concreta immissione dei fumi provenienti dalla canna fumaria. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha avuto modo di precisare che il termine «regolamenti» contenuto nell’art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell’accezione estensiva, comprensiva, cioè, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilità di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall’art. 873 c.c. Pertanto in difetto di norme regolamentari, è obbligo del giudice far osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. A parere della Corte, inoltre, è stato corretto il ragionamento del giudice di merito in base al quale, alla luce della lacuna contenuta nel regolamento edilizio locale, deve essere imposto un arretramento della canna fumaria per scongiurare ogni pericolo per il fondo confinante (presunzione di pericolosità).

 

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