L’amministratore di condominio che versa sul proprio conto i soldi comuni commette reato di appropriazione indebita

La Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.33547 del primo agosto 2016 in merito alla sottrazione di somme dal conto corrente condominiale ha stabilito che  “L’amministratore di condominio che versa su un suo conto privato il denaro comune rischia una condanna per appropriazione indebita anche se il tasso di interesse è più vantaggioso e se è lui stesso a denunciare l’ammanco al suo successore”.

Tizio, già amministratore di un condominio, in primo grado veniva condannato, dal Tribunale di Milano, per essersi indebitamente appropriato dell’importo di Euro 38.878,00 prelevato dalle casse condominiali. In secondo grado, la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, concedeva all’imputato il beneficio della non menzione della condanna. A seguito di tale pronuncia, l’amministratore, ricorreva in cassazione denunciando anzitutto l’erronea applicazione dell’articolo 646 cod. pen. In particolare, l’ex professionista precisava che nel momento in cui era cessato dalla carica di amministratore di quel condominio, consegnava al nuovo amministratore la contabilità e contestualmente gli segnalava un ammanco di oltre euro 22.000.00, successivamente accertato (e definitivamente riconosciuto dallo stesso in euro 38.878,40).

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