Il locatore risponde della morte dell’inquilino nel caso di omessa manutenzione sullo scaldabagno

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4451 del 3 febbraio 2016 ha stabilito che commette i reati di omicidio colposo e lesioni personali il locatore che non effettua la manutenzione del vecchio scaldabagno su indicazione dell’amministratore condominiale, provocando, così, la morte dell’inquilino e l’intossicazione da monossido di carbonio degli altri condòmini. La suprema Corte ha respinto il ricorso di una condòmina, proprietaria di un immobile concesso in locazione, confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. La donna, infatti, nonostante le sollecitazioni dell’amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva riparato lo scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l’intossicazione degli altri condòmini.

 

 

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