Se una bolletta dell’acqua è contestata, il fornitore deve provare il funzionamento del contatore

Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016 in merito alla prova dei consumi di acqua. Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. “In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, quindi, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”. La società Beta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della società Alfa (Servizio Idrico Integrato), con il quale le veniva ingiunto il pagamento di una somma relativa ad alcune fatture emesse in relazione a consumi idrici, affermando che alcune delle fatture richiamate nel decreto ingiuntivo erano state regolarmente pagate, e che in altre fosse riportato un consumo eccessivo, conseguente ad una ricontabilizzazione a suo danno di consumi precedenti successiva al cambio di contatore. Per principio consolidato è stato evidenziato che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Difatti, (secondo la giurisprudenza in fattispecie di somministrazione) “è il gestore stesso che deve documentare l’effettivo traffico relativo all’utenza di cui si tratta, per provare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto in fattura. In difetto, l’utente ben può esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, mentre il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale” (Cass. 17041/02 e Cass. 10313/04). Ed ancora, la Suprema Corte ha inoltre precisato che, laddove la prova tecnica di funzionamento non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell’inesattezza dei calcoli eseguiti dall’opposta.

 

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