Il servo-scala si può installare anche senza il consenso di tutti i condomini

Secondo la Cassazione civile, n. 3858 / 2016, il condomino disabile può installare l’impianto di servo-scala a sue spese, anche se gli altri condomini non sono d’accordo. In materia di barriere architettoniche, l’art. 2, comma 2, della Legge n. 13/1989 prevede una forma di autotutela che consente al portato di handicap di superare il rifiuto del Condominio e di installare a sua spese i c.d. impianti provvisori, del tipo servo-scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso. Ai fini dell’installazione del dispositivo antibarriera è necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se l’installazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto può dirsi dell’uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio. Infatti, la funzione antibarriera del dispositivo – realizzata con il contributo pubblico – non viene meno con la persona nel cui interesse il dispositivo stesso è stato installato. È questo il principio espresso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 385 /2016. La Corte sottolinea che la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue un interesse generale alla accessibilità agli edifici, che va oltre i diritti e le esigenze del singolo disabile.

 

 

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