Staccare di continuo la corrente elettrica al vicino integra il reato di stalking

La sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza del 09.09.2016  n. 43083/2016 ha confermatola condanna a un anno e 8 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di un uomo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 612-bis c.p.  per aver minacciato e molestato continuamente due condomini vicini, causando in loro un perdurante stato d’ansia. Le provocazioni consistevano in continui e repentini distacchi della corrente elettrica in qualsiasi ora del giorno. In particolare, l’uomo oltre alle condotte costituenti di per sé reato (come minacce e molestie) arrecava continuamente disturbo ai due dirimpettai, staccandogli repentinamente l’energia elettrica al solo scopo di fare un dispetto. I giudici,  sulla scorta della giurisprudenza dominante, hanno considerato gli atti persecutori sopraindicati rientranti nella fattispecie del cosiddetto stalking. Per la configurabilità di codesta fattispecie di reato è sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima, uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità. Inutile per l’imputato sostenere che i comportamenti erano semmai “suscettibili di sfociare in una vertenza di natura civilistica avente ad oggetto un diritto di proprietà in contesa” (ovvero, nella specie una servitù di passaggio), potendo quindi trovare rilevanza in una sede giuridica diversa da quella penale, o al massimo nelle diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 612 e 393 c.p. Secondo la Cassazione tutte condotte sopra menzionate  sono “normativamente sussumibili nella stessa figura di reato di atti persecutori secondo il criterio d’imputazione unitaria che costituisce lo specifico di tale illecito penale”. “Quello di cui all’articolo 612-bis c.p. – prosegue infatti la sentenza – è reato di evento, rappresentato dal cagionare alla vittima un grave e perdurante stato d’ansia o di paura”. Ed è proprio “il nesso causale che si instaura tra le singole azioni, anche prive di autonoma rilevanza penale e l’evento suddetto che consente di ricondurre le prime ad una serie unitaria normativamente individuabile quale frutto di un unico disegno, volto a provocare nella vittima quell’alterazione del suo equilibrio psichico costituente l’oggetto della tutela penale”. Quanto agli scopi perseguiti dall’uomo, ossia l’affermazione di un preteso diritto riguardante una servitù di passaggio, questi, ha concluso infine la Corte, “riguardano il movente della condotta ma non il generico dolo del reato di cui all’art. 612-bis c.p.”.

 

 

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