Abusi edilizi: chi subisce una denuncia anonima ha diritto di sapere chi lo ha segnalato

Chi subisce in casa un sopralluogo della polizia municipale alla ricerca di un abuso edilizio ha diritto a sapere chi lo ha segnalato al Comune. E ciò perché in Italia «non esistono denunce segrete»: al privato deve essere consegnata un copia dell’esposto presentato contro di lui anche se la verifica ha avuto esito negativo. È quanto emerge dalla sentenza 510/19, pubblicata dalla prima sezione del Tar Liguria, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Il ricorso è accolto perché il cittadino è portatore di un interesse qualificato a conoscere il nome di chi lo accusa: il Comune ha 20 giorni di tempo per tirare fuori le carte. Non convince la tesi secondo cui il no all’accesso agli atti non incide sul diritto di difesa. Sbaglia l’avvocatura civica quando esclude l’ostensione dell’esposto in tema di abusi edilizi, anche quando pende una causa civile contro il condominio, perché con l’esito negativo basta il verbale del sopralluogo ad attestare che l’immobile è in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio. La privacy è tutelata ad esempio in caso di dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva: divulgare i nomi potrebbe esporli ad azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore. Per il resto, non ha diritto alla riservatezza chi assume iniziative che comunque incidono sulla sfera giuridica di terzi. Il nostro ordinamento, scrivono i giudici, è ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità che impediscono di tenere nascosto il nome dell’autore di denunce, segnalazioni o esposti.

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