Agevolazione per la prima casa anche con un’altra abitazione

Il contribuente che eredita una casa nello stesso Comune in cui possiede un immobile può beneficiare dell’agevolazione «prima casa» sull’immobile acquisito a titolo gratuito a condizione che proceda con la cessione della prima abitazione entro un anno dall’acquisizione del secondo immobile. Questo, in sintesi — scrive Italia Oggi — il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 123 dello scorso 21 dicembre. L’istante è un contribuente che, a seguito della morte del padre, ha ereditato un appartamento (non qualificabile come immobile di lusso). Poiché nello stesso Comune già possiede il suo unico immobile (anch’esso non di lusso), che ha acquistato nel 1971 senza usufruire del bonus «prima casa» (in quanto l’agevolazione fiscale non era stata ancora introdotta), chiede all’Amministrazione finanziaria se, in sede di acquisto per successione dell’appartamento, può fruire dei benefici di cui all’art. 1, nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al dpr n. 131/86 (i.e. imposta ipotecaria e catastale in misura fissa), se si impegna a cedere, entro un anno dall’apertura della successione, la sua attuale prima abitazione. Nel fornire il loro parere le Entrate confermano la possibilità, per il contribuente che ha acquistato «mortis causa» dal defunto padre l’abitazione, di adibire tale immobile ad abitazione principale e di beneficiare del bonus «prima casa», con conseguente versamento in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. Infatti, «scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, più lungo, per l’alienazione dell’immobile da sostituire». La condizione è soddisfatta anche nella fattispecie prospettata, sebbene il primo e unico immobile preposseduto non abbia goduto delle agevolazioni «prima casa». Il contribuente, pertanto — conclude Italia Oggi — può fruirne sull’immobile ereditato, fermo restando che dovrà procedere alla vendita della casa preposseduta entro un anno dalla data del secondo acquisto, coincidente, nel caso specifico, con la data di apertura della successione.

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