Amministratore di Condominio: la fiducia non basta, i requisiti che occorrono

La scelta di un buon amministratore è sempre più necessaria per gestire al meglio un bilancio comune che richiede intelligenza e raziocinio. Negli ultimi anni la figura dell’amministratore di condominio si è resa sempre più utile, specialmente per fare fronte a tematiche quali le spese condominiali, l’uso degli spazi comuni e spesso per superare gli stalli decisionali dovuti a contrasti tra vicini di casa. Tra le varie mail giunte a nove@nove.firenze.it ci sono richieste di consigli su come scegliere, con giudizio, la figura professionale alla quale delegare la gestione del proprio immobile. Basta la fiducia? L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio e il suo rapporto con i singoli condomini è regolato dalle norme del codice civile sul mandato con rappresentanza: ciò significa, in breve, che l’amministratore può compiere atti in nome e per conto dei singoli condomini che rappresenta. Prima della relativa riforma, l’unico requisito che la legge richiedeva affinché un amministratore fosse eleggibile era la fiducia dei singoli condomini che si concretizzava nell’elezione dell’amministratore stesso da parte dell’assemblea condominiale. Ad oggi, invece, l’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile (introdotto dalla riforma) individua quelli che sono i requisiti richiesti all’amministratore per poter essere eletto ed esercitare il proprio incarico. Per sopperire ad eventuali carenze, la legge di riforma prevedeva, in via transitoria, che coloro i quali avessero ricoperto la carica di amministratore per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa (18 giugno 2013), avrebbero potuto continuare ad esercitare la funzione anche in mancanza dei requisiti professionali (seppure con l’obbligo di una formazione periodica). Con riferimento all’ufficio di amministratore, al momento nessuna norma prevede l’istituzione di un albo professionale per questa figura lavorativa. Così, per quanto riguarda le associazioni di categoria, la normativa attualmente vigente (l. 4/2013) attribuisce all’amministratore la possibilità di iscriversi ad una di queste ma non istituisce alcun obbligo. Riprendendo il discorso sui requisiti, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 71 bis comporta la cessazione dall’incarico di amministratore. Riguardo all’aspetto economico, le spese che l’amministratore deve sostenere per i corsi di aggiornamento non possono essere addebitate al condominio ma devono essere sostenute dall’amministratore in prima persona.

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