Attenti al fisco quando si vuol comprare casa ai figli

I risvolti fiscali dell’acquisto di un immobile vanno valutati attentamente. L’opzione di intestare la nuda proprietà al figlio, mantenendo l’usufrutto in capo al genitore — spiega il Corriere.it — dà la possibilità al genitore di gestire direttamente l’immobile. Dal punto di vista fiscale questa operazione è però più gravosa rispetto all’acquisto della piena proprietà. Per determinare il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà sono previsti specifici coefficienti. Nel caso dell’età di 65 anni l’usufrutto vale il 48% e la nuda proprietà il 52%. La base imponibile del valore dell’immobile su cui applicare l’imposta di registro è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 120 (oppure 110 se prima casa per l’acquirente). L’aspetto che rende più gravosa l’opzione della nuda proprietà è proprio l’aliquota applicabile. Se il figlio può fruire delle agevolazioni «prima casa», nel caso di acquisto della piena proprietà l’imposta di registro è pari al 2% da applicare al valore totale dell’immobile. Qualora invece il figlio acquisti la nuda proprietà e il padre l’usufrutto, l’aliquota del 2% potrà essere applicata esclusivamente sul valore della nuda proprietà e non su quello dell’usufrutto, che sconterà l’aliquota ordinaria del 9%. Successivamente, andranno pagate ogni anno l’Imu e la Tasi da parte dell’usufruttario (il nudo proprietario non ha nessun obbligo). Si è esonerati dal versamento — conclude il Corriere.it — solo se l’usufruttuario (o il figlio in caso di acquisto della piena proprietà) trasferisce nell’appartamento la residenza e la sua dimora abituale.

 COLF E BADANTI: EBILCOBA TI ASSISTE, TI RIMBORSA LA MALATTIA E TI TUTELA IN TUTTE LE VERTENZE DI LAVORO. SOTTOSCRIVI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO INSERENDO IL CODICE E1 NEI VERSAMENTI INPS

 

 

 

Articoli Correlati