Bonus prima casa anche se l’immobile è inidoneo

In tema di agevolazioni prima casa ricorre l’applicazione del beneficio anche nel caso di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione — scrive Il Sole 24 Ore — con la sentenza 2565/18, optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della cosiddetta legge sulla prima casa (Dpr 131/1986). In questa prospettiva il beneficio va riconosciuto tanto per circostanze di natura oggettiva, come la effettiva inabitabilità, quanto per circostanze di natura soggettiva, aventi riguardo all’inidoneità dell’alloggio già posseduto per dimensioni o caratteristiche qualitative a soddisfare le esigenze abitative del compratore e del suo nucleo familiare.

PORTIERCASSA RIMBORSA LA MALATTIA DEL PORTIERE E OFFRE

  • Rimborso Spese Mediche
  • Contributo per Coniuge e/o Figlio diversamente abile
  • Contributo Iscrizione1° Anno Università
  • Contributo Conseguimento Diploma Scuola Media Superiore
  • Contributo decesso del portiere
  • Contributo Nascita Figlio

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