Condomini: Detrazioni fiscali sulle parti comuni solo se gli edifici sono “esistenti”

Riconoscimento della detrazione fiscale (dal 70% all’85%, a seconda dei casi) per le parti comuni dei condomini, ma solo se alla data della richiesta del bonus gli edifici sono «esistenti». Ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola col pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico. Queste le novità — scrive Italia Oggi — contenute nella nuova scheda tecnica, aggiornata al 10/9/2018, dall’Enea sull’accesso alle detrazioni fiscali per le parti comuni degli edifici condominiali. Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha integrato, e in parte modificato (articolo 1, commi 344/349, della legge 296/2006), le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

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