Condominio: il conflitto d’interessi deve essere provato

L’amministratore di condominio può esercitare i poteri del delegato, esprimendo la volontà di condòmini assenti che gli hanno conferito formale delega, in occasione dell’assemblea. Non sussiste, infatti, conflitto di interessi — scrive Italia Oggi — salvo che ciò venga debitamente provato, nella fattispecie concreta, da parte dei condòmini che abbiano subito l’eventuale violazione dei propri diritti dominicali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1662, ha statuito ciò, rigettando il ricorso che era stato proposto da due condòmini avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Va precisato che a seguito della riforma della disciplina del condominio, datata 2012, l’articolo 67, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

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