Contestazione delle spese condominiali

Per individuare il giudice competente per valore occorre fare riferimento all’ammontare della quota di oneri imputata al condomino impugnante e non all’importo complessivo della delibera assembleare contestata. Lo ha chiarito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — con la recente ordinanza n. 21227 dello scorso 28 agosto 2018, dando seguito a un filone interpretativo sviluppatosi negli ultimi anni che, tuttavia, contrasta con precedenti decisioni di legittimità. Il caso concreto. Una condomina aveva impugnato le delibere di approvazione di alcune spese deliberate dall’assemblea del supercondominio (relative a interventi da effettuare sulla spiaggia, nel giardino e a una tubazione da sostituire). La comproprietaria aveva quindi citato l’amministratore dinanzi al tribunale competente per territorio, considerato che l’ammontare della spesa degli interventi contestati rientrava nella relativa competenza per valore. Il tribunale, tuttavia, con ordinanza del 2017, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace territorialmente competente, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione della causa. Secondo il giudice, infatti — continua Italia Oggi — «la contestazione della debenza degli importi deliberati (…) e l’importo che l’attore ritiene indebitamente a proprio carico (…) era inferiore a euro 5.000,00», con conseguente competenza per valore del giudice di pace. Avverso l’ordinanza la condomina aveva quindi avanzato istanza di regolamento di competenza presso la Suprema corte, evidenziando come la controversia in questione non attenesse alla contestazione degli importi dovuti dalla stessa in forza del riparto delle spese condominiali, ma alla legittimità delle delibere assunte in sede assembleare, di importo complessivo ampiamente superiore a quello individuato dall’art. 7 c.p.c. come limite della competenza per valore del giudice di pace.

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