I creditori hanno diritto ad ottenere informazioni sui condómini

Ol Tribunale di Monza, con ordinanza n. 3717/2015, ribadisce il principio di diritto in ragione del quale i creditori del condominio hanno diritto ad ottenere dall’amministratore dello stabile i dati dei condòmini. La sentenza segnalata riguarda l’estensione del diritto del creditore di accedere alle informazioni condominiali al fine di tutelare le proprie ragioni. Il tema, come noto, si intreccia con la complessa questione della solidarietà dei debiti condominiali: questione, questa, che ha trovato una (speriamo) definitiva sistemazione nella riforma del condominio, laddove, nel novellato art. 63 disp. att. c.c. è stata prevista una responsabilità solidale, ma sussidiaria, dei condomini. Ciò nel senso che l’esecuzione nei confronti di un condomino adempiente è possibile soltanto in seguito all’insolvenza del condomino moroso. Ora, nel caso di specie, il creditore condominiale aveva proposto ricorso e ex art. 702 bis c.p.c. contro il condominio affinché potesse avere l’intera anagrafe condominiale. Il condominio evocato in giudizio aveva resistito eccependo una serie di contestazioni. In primo luogo, il convenuto sosteneva la cessazione della materia del contendere, poiché il creditore aveva già aggredito, con pignoramento presso terzi, il conto corrente condominiale. In secondo luogo, il convenuto eccepiva l’inammissibilità della richiesta, poiché, a suo modo di vedere, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. il creditore avrebbe potuto ottenere un’informativa solo riguardante i morosi e non anche tutti gli altri condomini. In sostanza, quindi, il convenuto contestava il fatto che esistesse un obbligo del condominio di informare il creditore in ordine alle quote di ciascuno.

Il Tribunale di Monza, in accoglimento ha invece accolto integralmente la pretesa del creditore, così motivando la propria decisione. Innanzitutto, il giudice ha ritenuto che il pignoramento del conto corrente del condominio non fosse di per sé satisfattivo dell’interesse del creditore, in quanto da ciò non deriva automaticamente l’estinzione dell’obbligazione. Sul punto di maggiore interesse, ossia sull’estensione del diritto del creditore condominiale di accedere alle informazioni sulle quote dei condomini, il giudice ha poi chiarito che, attesa l’estraneità del creditore al condominio, egli è legittimato a chiedere l’informativa riguardante tutta l’anagrafe condominiale e non solo i dati e le informazioni relative ai condomini morosi. Solo così esso cosicché può tutelarsi in via preventiva sia nell’ipotesi in cui il credito non sia stato deliberato in assemblea (e pertanto tutti i condomini sono tutti obbligati pro-quota), sia che il credito  sia stato deliberato (e in questo caso si debba distinguere tra chi è moroso e chi non lo è). peraltro, sul punto viene ribadito che è onere dell’amministratore specificare se il credito sia stato approvato o meno e nella prima ipotesi fornire i nominativi dei soli morosi. In ultimo, la pronuncia ribadisce altresì che l’espressione “dati” di cui parla l’art. 63 disp. att. c.c. comprende anche le quote millesimali.

 

 

Articoli Correlati