Danni da infiltrazione? Ne risponde il custode dell’immobile

Per il danno da infiltrazioni risponde chi ha la custodia dell’immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. L’obbligo di custodia — scrive Italia Oggi — si presume in capo a chi utilizzi il bene, salvo che quest’ultimo eccepisca e dimostri che detta obbligazione, per accordo delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione determinatasi di fatto, sia rimasta a carico del soggetto che gli ha conferito il potere di usarne e che quindi ha conservato l’effettiva ingerenza, gestione e intervento sul bene.  Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 30941, pubblicata lo scorso 27 dicembre 2017. Nella specie la società conduttrice in leasing di un’unità immobiliare destinata ad autorimessa e interessata da infiltrazioni provenienti dal cortile sovrastante conveniva in giudizio tre diversi condominii, in relazione a tre edifici confinanti e autonomi, per sentirli condannare, in persona dei rispettivi amministratori, al ripristino dell’immobile danneggiato. Il tribunale interessato della domanda accoglieva la stessa, ma limitatamente a uno dei due condominii, condannandolo a eseguire una serie di opere di ripristino per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Detto condominio aveva però proposto appello avverso tale sentenza, sostenendone la nullità per contrarietà a una precedente decisione passata in giudicato e contestando nuovamente la fondatezza nel merito della domanda avanzata dalla società, chiedendone il rigetto. Si costituiva allora in giudizio quest’ultima — conclude Italia Oggi — chiedendo a sua volta la reiezione dell’appello e, in via incidentale, la condanna anche degli altri due condominii, nonché la revoca della condanna alle spese pronunciata a suo carico dal tribunale in favore di questi ultimi, in quanto ritenuti estranei alla vicenda. Anche questi due condominii si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

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