I fabbricati fatiscenti non sono soggetti a imposta comunale

Il fabbricato censito nella categoria F/2, unità collabenti, non è soggetto al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, poiché privo di rendita e, di conseguenza, di base imponibile. Neppure è lecito tassare lo stesso sulla base dell’area di insistenza, ancorché suscettibile di utilizzo edificatorio con demolizione dell’esistente fabbricato: in tal modo, infatti, si aggiungerebbe arbitrariamente un nuovo presupposto d’imposta, non contemplato dall’ordinamento, costituito dall’area «fabbricata», anziché «fabbricabile». Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 17815/2017 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 19 luglio di cui dà notizia Italia Oggi. Il Collegio di Piazza Cavour ha cassato una sentenza della Ctr di Palermo e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo proposto da una società di capitali siciliana, condannando la controparte (un Comune della provincia di Palermo) al pagamento di ingenti spese di giudizio.

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