Il Tar: niente autorizzazione per la Tenda parasole

Tenda parasole senza autorizzazione grazie al decreto Scia 2. Stiamo parlando di pergotende — scrive Italia Oggi — ossia la struttura di copertura che si distingue dalle tettoie in quanto l’opera principale è costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che deve qualificarsi in termini di elemento accessorio, necessario al sostegno  all’estensione della tenda. In tal caso l’opera viene indicata come attività di edilizia libera nel glossario ad hoc pubblicato dopo la liberalizzazione introdotta dal decreto legislativo 222/16: l’intervento non può essere considerato una nuova costruzione laddove l’opera principale è la superficie in materiale plastico che serve a proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici, mentre l’intelaiatura in alluminio anodizzato costituisce un mero accessorio. È quanto emerge dalla sentenza 1125/19, pubblicata dalla seconda sezione della sede di Salerno del Tar Campania, che ha accolto il ricorso proposto dal proprietario dell’abitazione in costiera amalfitana. È vero: la pergotenda non soddisfa esigenze precarie, ma la necessità del titolo edilizio va esclusa per le caratteristiche di costruzione e la funzione che svolge. E ciò perché non realizza una copertura e una chiusura perimetrale fissa, stabile e permanente: la tenda è retrattile, dunque manca uno spazio stabilmente chiuso che crea nuovo volume o superficie.

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