la cassazione: anche Box, cantine, depositi e parcheggi devono pagare la Tari

Box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, anche se questi immobili non sono allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento della tassa per questi immobili non vìola il principio comunitario «chi inquina paga», poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 23058 del 17 settembre 2019, di cui dà notizia Italia Oggi. Secondo la Cassazione, in sostanza, non è vero, come sostenuto da alcuni giudici di merito, che i suddetti immobili per destinazione e struttura non siano suscettibili di produrre rifiuti. E «non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva». Lo stesso trattamento la legge riserva a «un box auto adibito ad autorimessa». È del tutto irrilevante, quindi, «la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne».

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