La Cassazione: In condominio l’uso esclusivo di parti comuni si può trasferire

L’attribuzione a un condòmino, al momento della costituzione del condominio, del diritto di uso esclusivo di una parte comune non comporta il sorgere di un diritto reale e quindi non incide sull’appartenenza del bene alla collettività. Il diritto in questione pertanto non cessa con la morte del beneficiario e può essere trasferito unitamente all’unità immobiliare cui accede. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la recente ordinanza n. 24958 dello scorso 10 ottobre 2018, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Secondo la Suprema Corte, quando si parla di uso esclusivo di beni condominiali da parte di un condòmino si intende generalmente fare riferimento alla circostanza di fatto che uno dei comproprietari possa utilizzare una parte comune per il proprio esclusivo vantaggio, escludendo quindi gli altri dalla possibilità di un pari godimento.

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