la Cassazione: niente bonus prima casa se il soppalco fa sforare i 240mq

Non si puo’ usufruire dell’agevolazione prima casa quando il soppalco faccia aumentare la metratura dell’abitazione sopra i 240 metri quadrati. La Cassazione – con la sentenza n. 29643/19 – ha fatto riferimento all’articolo 6 del Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969 n. 1072 per il quale ai fini del computo della grandezza dell’immobile rileva il concetto di utilizzabilita’ e non anche l’effettiva abitabilita’ degli ambienti, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. In questo modo il conteggio deve essere effettuato escludendo dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto auto. Quindi cio’ che assume rilievo e’ la marcata potenzialita’ abitativa e piu’ precisamente l’idoneita’ di fatto degli ambienti allo svolgimento di attivita’ proprie della vita dunque. La Corte ha cosi’ espresso il principio di diritto secondo cui ‘ai fini della individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio cosiddetto prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando all’utilizzabilita’ degli ambienti a prescindere dalla effettiva abitabilita’, costituendo tale requisito, il parametro idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non puo’ restrittivamente basarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo il decreto ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072 articolo 6, essere interpretato nel senso che e’ utile tutta la superficie dell’unita’ immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi’.

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