La Cassazione: Parte dal rogito il calcolo per il cambio di residenza della prima casa

Chi compra la prima casa e non risiede nel Comune ove l’abitazione è ubicata ha tempo 18 mesi per trasferirvi la residenza; il termine decorre dalla data del rogito d’acquisto e non dal giorno di fine lavori, qualora oggetto dell’acquisto sia una casa in corso di costruzione. Così decide la Cassazione nell’ordinanza n. 9433 del 17 aprile scorso, in riforma di una sentenza della Ctr Toscana (n. 712 del 20 settembre 2016) nella quale era stato deciso, al contrario, che il termine di 18 mesi decorresse dal giorno di ultimazione dei lavori di costruzione. La notizia è riportata dal Sole 24 Ore. La norma che regola il tema è contenuta nel comma 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1 del Testo unico della legge di registro (Dpr 131/1986). Tale norma afferma che, per aversi l’agevolazione prima casa, occorre che l’immobile oggetto di acquisto sia «ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza». Si pone, dunque, il tema di comprendere se il termine di 18 mesi inesorabilmente decorra dal giorno del contratto di acquisto o se, essendo l’immobile oggetto di acquisto per qualsiasi motivo indisponibile ad essere abitato (ad esempio, perché lo occupa un inquilino, regolare o abusivo o perché vi siano lavori in corso o da eseguire ecc.), il termine possa invece decorrere dal giorno in cui l’impedimento è cessato.

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