La cedolare secca al 21% applicata al commercio esclude opifici e laboratori

Cedolare secca, al 21%, estesa alle unità immobiliari destinate all’attività commerciale di vendita dei prodotti. Escluse, invece, le altre tipologie di immobili strumentali (opifici e laboratori), con applicazione limitata ai contratti non in essere e stipulati nel corso del 2019. Questa la previsione inserita nel ddl di legge di Bilancio 2019, avente a oggetto l’estensione del sistema di cedolare secca, di cui all’art. 3, dlgs 23/2011, sul reddito da locazione di immobili destinati alle attività commerciali, secondo quanto scrive Italia Oggi. Si ricorda che, attualmente, la cedolare secca sulle locazioni interessa i proprietari, o titolari di diritti reali di godimento, di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che, quindi, deve trattarsi di soggetti passivi Irpef che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguano reddito fondiario. L’imposta sostitutiva si commisura al canone di locazione annuo stabilito dalle parti commisurato nella misura del 100% del canone pattuito in contratto e l’opzione, da parte del locatore, comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale. Come è noto, nei giorni scorsi il Comitato unitario dei proprietari immobiliari (FEDERPROPRIETA’ – CONFAPPI – UPPI – MOVIMENTO PER LA DIFESA DELLA CASA) ha espresso la propria soddisfazione al governo che, accogliendo le richieste più volte avanzate dal Comitato stesso in rappresentanza della categoria, ha introdotto nella legge di bilancio l’estensione del canale concordato alle locazioni di unità immobiliari ad uso commerciale, con conseguente possibilità per i proprietari di fruire dell’aliquota fiscale ridotta, ma ha suggerito che la locuzione “commerciale” sia integrata dalla formula “comprese le attività artigianali”.

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