La dichiarazione del notaio è valida per comunicare al condominio il cambio di proprietà

Il condomino puo’ dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unita’ immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purche’ essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale. Cosi’ si e’ espresso il Garante per la protezione dei dati personali, dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad un quesito proposto da un cittadino, fornendo in tal modo un’interpretazione in ordine alla corretta applicazione delle norme introdotte dalla Riforma del Condominio. Viene spiegato che la modalita’ in questione – che puo’ dunque considerarsi equipollente in termini di autenticita’ e certezza a quella prevista dal legislatore – rappresenta infatti una valida alternativa alla trasmissione della copia autentica dell’atto che determina il trasferimento da parte dell’interessato. Il condomino sara’ pertanto legittimato a chiedere al notaio rogante tale dichiarazione.

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