La società semplice non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa

La società semplice non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa adibita ad abitazione dei soci. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23679 del 24 settembre 2019, ha accolto il ricorso del Comune di Alba, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Una piccola impresa aveva acquistato degli immobili poi abitati dai soci. In sede di rogito l’azienda aveva usufruito dei benefici fiscali. L’Ufficio del Registro aveva notificato in sede un recupero a tassazione. L’atto era stato impugnato senza successo di fronte alla Ctp. Poi, in secondo grado i giudici avevano ribaltato il verdetto annullando l’accertamento. Quindi il ricorso alla Suprema Corte dell’ente locale. La sezione tributaria ha accolto in pieno la tesi della difesa sostenendo che la piccola società non aveva diritto al beneficio. Ciò perché, hanno spiegato gli Ermellini, l’art. 2247 c.c. stabilisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nelle società semplici, laddove lo scopo perseguito è di mero godimento, il contratto sociale difetta del requisito di economicità previsto dalla norma; pertanto, secondo l’indirizzo prevalente sostenuto dalla dottrina, non sarebbe applicabile la disciplina di diritto societario, ma quella in materia di comunione.

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