Locazioni: quali spese spettano al proprietario e quali no

Caldaia rotta, tubature da sostituire, pareti da ritinteggiare. Queste sono solo alcune delle possibili cause di dissapori tra il padrone di casa, o “locatore” per usare il gergo tecnico, e l’inquilino, o “conduttore”. Pomo della discordia, infatti, è spesso la ripartizione delle spese. E se nella pratica quotidiana ognuno tende a tirare l’acqua al proprio mulino, la soluzione per una civile convivenza va rintracciata nelle normative di riferimento. Ma che cosa dice la legge? Andiamo ad analizzare la suddivisione dei ruoli. In linea generale è possibile affermare che spettano al coinquilino le spese di piccola manutenzione e manutenzione ordinaria dell’appartamento (come la riparazione di un rubinetto che perde o la tinteggiatura delle stanze, per intenderci). Mentre gravano sul padrone di casa le spese di manutenzione straordinaria, rese necessarie dall’età dell’immobile, e quindi le riparazioni necessarie che permettono all’immobile di servire all’uso per cui è costruito (come rifacimento del tetto) Ne consegue che se, ad esempio, insorge un danno sul soffitto dipendente dall’infiltrazione della conduttura del vicino, l’azione contro quest’ultimo e la richiesta di risarcimento danni spetta all’inquilino. Nel caso degli oneri accessori al contratto di locazione, e quindi alle spese condominiali, la logica della ripartizione delle spese è uguale a quella inerente alle spese dell’appartamento stesso. E quindi sono a carico dell’inquilino gli interventi di manutenzione ordinaria di zone, spazi ed impianti comuni (come la fornitura dell’energia elettrice delle scale), e pesano invece sul padrone di casa le spese di manutenzione straordinaria.

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