Meno vincoli per l’ascensore anti-barriere

Sì all’ascensore esterno all’edificio da costruire molto vicino alle finestre degli appartamenti. E ciò perché le opere che eliminano le barriere architettoniche ben possono essere realizzate in deroga ai regolamenti e agli atti di normazione primaria, dunque anche all’art. 9 del dm 1444/68 che prescrive la «distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate». Il tutto grazie alla sentenza costituzionale 251/08, che ha indicato i problemi dei diversamente abili come «nodi dell’intera collettività». È quanto emerge dalla sentenza 1659/19, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, di cui dà notizie Italia Oggi. Accolto il ricorso dell’invalido dopo che il dirigente dello sportello unico per l’edilizia del Comune ha bloccato la Scia per la realizzazione dell’impianto di sollevamento. L’anziano, che vive al quarto piano con la moglie, risulta inabile al lavoro al 35% ed è disponibile a realizzare un servoscala: risulta impossibile portare la cabina al livello del pianerottolo. Sbaglia l’ente locale quando nega il titolo abilitativo in deroga alla distanza tra pareti finestrate. Non c’è dubbio che anche l’ascensore esterno sia un’opera che abbatte le barriere architettoniche, al di là del fatto che sia un disabile a servirsene. E dopo l’intervento della Consulta deve ritenersi che il combinato disposto degli articoli 78 e 79 del Tu per l’edilizia consenta di realizzare anche l’impianto esterno al di là delle distanze previste dai regolamenti e pure dall’art. 9 del dm 1444/68, a patto che siano rispettate quelle indicate dagli articoli 873 e 907 c.c. Non conta che l’ascensore serva un solo piano dell’edificio: si può fare in modo che l’impianto risulti utile anche ad altri.

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