Non perde le agevolazioni chi si trasferisce nel nuovo immobile in comunione anche con altra residenza

Non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa chi si trasferisce nel nuovo immobile in comunione e destinato a casa familiare anche se ha la residenza in un altro Comune. Lo ha sancito la Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — che, con l’ordinanza n. 19594 del 19 luglio 2019, ha accolto il ricorso del contribuente. In particolare l’uomo aveva acquistato un appartamento in comunione con lo moglie doveva si era stabilito con l’intera famiglia, conservando di fatto, però, la residenza in un altro comune. L’ufficio aveva recuperato le maggiori imposte chiedendo la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa. Lui aveva impugnato e vinto di fronte alla Ctp. Poi la Ctr di Campobasso aveva dato ragione alle Entrate. Ora la Cassazione ha ribaltato di nuovo le sorti della vicenda. Ad avviso dei Supremi giudici, infatti, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.

 SOLO CASACONSUM PROTEGGE LA TUA SPESA E LA TUA FAMIGLIA

 

Articoli Correlati