più ampio il bonus di riqualificazione energetico

Il bonus di riqualificazione energetico comprende l’immobile ricostruito, anche se più piccolo del precedente. Lo stesso vale per il rifacimento del tetto condominiale a spese di uno solo dei condomini (proprietari). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate — scrive Italia Oggi — nelle risposte n. 210 e 213 sull’applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio. Il contribuente, nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che ha prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia. Tuttavia, ciò non vale nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio) dove, per definirsi ristrutturazione edilizia ed accedere all’agevolazione fiscale, l’intervento deve rispettare il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente”. Per gli interventi di rifacimento del tetto condominiale, il contribuente, che da solo ha sostenuto le spese, ha diritto alla detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila euro (articolo 1, comma 345, legge 296/2006). Il condomino, per i lavori delle aree comuni, infatti — continua Italia Oggi — può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio. Inoltre, in presenza di una convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che attribuisce al condomino la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, permette allo stesso di poter cedere la detrazione sulla spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori.

 PORTIERCASSA RIMBORSA LA MALATTIA DEL PORTIERE E OFFRE

  • Rimborso Spese Mediche
  • Contributo per Coniuge e/o Figlio diversamente abile
  • Contributo Iscrizione1° Anno Università
  • Contributo Conseguimento Diploma Scuola Media Superiore
  • Contributo decesso del portiere
  • Contributo Nascita Figlio

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