Privacy e telecamere apposte sulle scale condominiali

Secondo la Cassazione penale, sez. V, sentenza 12/07/2017 n° 34151, le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese dalla telecamera di un condomino. La quinta sez. penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017 è intervenuta in materia di privacy in ambito condominiale risolvendo in chiave interpretativa un delicata questione giuridica sorta a seguito dell’installazione di un impianto di videosorveglianza in un condominio. Il caso di specie riguarda il condomino di uno stabile condiviso con una coppia di coniugi condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta suddetta, nonché “la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera. Tale ricostruzione viene poi confutata in sede di appello dalla Corte di merito che assolve il condomino per insussistenza del fatto. La controversia arriva in Cassazione e la Suprema Corte conferma la decisione della Corte di appello sostenendo che la telecamera non ha ripreso nessuno spazio privato del ricorrente avendo inquadrato solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale. In particolare così come sostenuto dalla Corte di merito il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p.), e la telecamera in argomento puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d’ingresso dell’imputato ha un raggio di ripresa che evidentemente interessa soltanto l’uscio di casa del ricorrente e parte del pianerottolo, tant’è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore viene completamente ripresa. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (in senso conforme ci sono diversi precedenti come Cass. n. 5591 del 10/11/2006; Cass. n. 37530 del 25/10/2006; Cass., n. 44701 del 29/10/2008).

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