Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: affitti concordati senza registro

Il «visto» per poter fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti di affitto a canone concordato non sconta l’imposta di bollo né quella di registro. L’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di proprietà o inquilinato è un atto non soggetto all’obbligo di registrazione: pertanto al momento dell’eventuale ricezione l’ufficio non applicherà tributi aggiuntivi. Fermo restando che le parti non sono tenute al deposito della certificazione, anche se l’allegazione «appare opportuna». È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi.

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