OCCUPAZIONI SINE TITULO: MINISTERO dell’INTERNO CONDANNATO A RISARCIRE IL PROPRIETARIO PER OMESSA TEMPESTIVA ESECUZIONE DI RESTITUZIONE dell’IMMOBILE

“Prendiamo atto con soddisfazione — ha dichiarato l’on. Massimo Anderson, presidente di Federproprietà — che la stampa quotidiana ha trattato in questi giorni un argomento che va a favore dei proprietari immobiliari, e cioè che il ministero dell’Interno è stato condannato a risarcire il padrone di casa a cui è stata abusivamente occupata l’abitazione e la cui restituzione è avvenuta in maniera tardiva. Sulla stessa questione  l’avv. Mauro Mascarucci, vicepresidente dell’Arpe, ha scritto un articolo, pubblicato sul numero di dicembre della nostra rivista, “La Proprietà edilizia”, ed inviato in tipografia il primo dello stesso mese”. Di seguito l’articolo.

L’occupazione abusiva d’immobili, generalmente, si realizza in tutti i casi in cui una res sia posseduta o detenuta da un soggetto non legittimato o, meglio ancora, privo di qualunque titolo giustificativo. E’ invalsa negli ultimi tempi con la complicità inerte delle autorità preposte la prassi di occupare manu militari immobili che per ragioni varie sono disabitati. Tali ipotesi  concretizza anche una fattispecie penale ex art. 633 c.p. che però non dissuade torme di diseredati dalle occupazioni.  Io proprietario dell’edificio invaso oltre alla rituale denuncia deve rivolgersi all’autorità giudiziaria che senz’altro emetterà il provvedimento del caso teso alla restituzione. Nonostante ciò la procedura di restituzione si blocca perché il Ministero dell’Interno non concede la forza pubblica per lo sgombero. Ciò accade anche negli sfratti determinando situazioni di disperazione per i proprietari che non solo non ricevono alcun canone ma sono obbligati ad affrontare le spese della procedura. L’occupazione senza titolo, inoltre, legittima il proprietario a richiedere il risarcimento del danno patito. Ma ben difficilmente otterrà ristoro in quanto gli occupanti oltre a rimanere anonimi sono senz’altro incapienti ed impossibilitati al risarcimento. Per il proprietario oltre al danno la beffa. Gran parte della giurisprudenza di legittimità qualifica come danno in re ipsa quello cagionato al proprietario di un’unità abusivamente occupata da altri. Quindi l’attore non dovrà provare specificatamente di aver subito un pregiudizio patrimoniale ma, più semplicemente, dovrà allegare le circostanze dalle quali il Giudice, anche per mezzo di elementi presuntivi semplici, potrà liquidare in suo favore un certo ammontare di denaro a ristoro della lesione subita.

Sulla quantificazione dell’importo considerato la Suprema Corte è solita utilizzare il parametro del valore locativo del bene (Cass. n. 3223/2011; Tribunale di Milano n. 11752/2013, Tribunale di Milano n. 55477/2012) cioè commisura il danno secondo i parametri dei canoni di locazione praticati sul mercato. In quest’ambito si segnala una sentenza molto importante del Tribunale di Roma che nella persona  del Giudice Unico, Cons. Lilia Papoff, ha emesso la sentenza   n. 21347/2017 pubbl. il 14/11/2017. Trattavasi di  causa di risarcimento danni introdotta nel 2014 da una Società immobiliare non contro gli occupanti, azione come detto inutile, ma contro lo stato Italiano ed d il Ministero dell’Interno Parte attrice nell’atto di citazione aveva chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro o, in subordine, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a risarcire il danno subito, da determinare in misura non inferiore ad € 800,00 a mq per le ristrutturazioni ed in 400.000,00 mensili per mancato guadagno da perdita di redditi locativi; in via subordinata la condanna dei convenuti ad indennizzare la società del pregiudìzio patrimoniale da determinare in almeno € 90.000,00 al mese. Riferiva  di essere proprietaria di immobili siti in Roma  nonché dell’attiguo albergo .  In data 6.4.2013 oltre trecentocinquanta persone avevano occupato arbitrariamente gli immobili e la società attrice aveva presentato immediata denuncia al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Gli occupanti manomettevano le centrali termoelettriche  provocando un temporaneo blackout. Venivano inoltre manomesse la rete idrica e la rete antincendio e svolti abusivi lavori di ristrutturazione. Dell’evolversi della situazione erano stati sempre informati, anche a causa delle ripercussione sull’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità di P.S., il Questore, il Prefetto e il Sindaco di Roma, nonché la Procura della Repubblica. Tuttavia nessuna autorità era intervenuta per procedere allo sgombero.

Infine in data 17.7.2014 era stata presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma richiesta di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p,, al giudice delle indagini preliminari il quale nell’agosto successivo aveva disposto il sequestro dell’immobile, con rimessione degli atti al pubblico ministero per la sua esecuzione. Ciò nonostante permaneva l’occupazione abusiva. La società attrice lamentava il mancato assolvimento dei compiti spettanti in materia di ordine pubblico e di sicurezza, la arbitrarietà della condotta della autorità di P.S. – essendo invece stato autorizzato da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo sgombero di altri immobili – e che gli organi di polizia non avevano dato nemmeno attuazione all’ordine dell’autorità giudiziaria.

Secondo il Giudice il fatto illecito contestato al ministero convenuto, ex art. 2043 c.c., è di natura omissiva, poiché graverebbe sulla Amministrazione dell’ Interno l’obbligo giuridico di impedire l’altrui illecito (occupazione), o, più precisamente, di impedire l’occupazione in itinere e, soprattutto, di adottare, in un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie per porre ad essa fine. L’obbligo giurìdico di impedire l’evento illecito compete, ai sensi dell’art. 1 L. n.121/1981, al Ministro dell’Interno quale responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica;nell’art. 159, comma 2, D. Lgs. n. 112/1998 è definito il concetto di ordine pubblico come “…il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza della comunità nazionale…”, e l’ambito della sicurezza pubblica è riferito alla ” sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”;nell’art. 1 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 si afferma che ‘’L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e spedali dello Stato, delle provinciale e dei comuni.Tra le leggi delle quali deve essere assicurato il rispetto vi è anche l’obbligo di garantire 1′ osservanza delle disposizioni del codice penale (artt. 55 e 380 c.p.p.).

Ferma la responsabilità per non avere impedito l’occupazione, erano comunque passati oltre quattro anni senza che da parte delle autorità preposte venisse adottato alcun provvedimento, nonostante l’ordine del giudice penale, ed erano quindi stati illegittimamente compressi i diritti fondamentali di proprietà e di iniziativa economica che non potevano essere considerati recessivi se non in conseguenza di formali provvedimenti di carattere espropriativo. Alla autorità amministrativa la legge consente invece di emanare degli appositi provvedimenti, di carattere anche coercitivo, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Viene in rilievo infatti il potere eccezionale previsto dall’art. 2 del T.U.L.P.S. secondo cui ” Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. pubblica.” Dall’agosto 2014 la Questura, tramite la Digos, era  stata  espressamente investita dal pubblico ministero del compito di procedere all’esecuzione del sequestro preventivo. Nulla risultava essere stato fatto da quel momento, nonostante l’esistenza di un provvedimento giudiziario vincolante emesso a tutela anche dell’interesse individuale del singolo, in quanto persona offesa del reato di invasione arbitraria di edifici.

La legge  18 aprile 2017, n. 48 del cosiddetto “decreto sicurezza”  stabilisce che “Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 deità leggeaprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione ni numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.”. La condotta illecita omissiva da parte delle forze dell’ordine non può in base a detta disposizione   dirsi cessata in quanto la facoltà per la Prefettura di ingerire nelle modalità esecutive di un provvedimento giudiziario non giustifica la totale inerzia da parte degli organi delegati per l’esecuzione. Si profila quindi una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. del ministero, in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari. Alla luce delle motivazioni di cui anzi il Giudice in parziale accoglimento delle domande attoree condannava il Ministero dell’Interno al pagamento della somma mensile di euro 266.672,76 a decorrere dal mese di settembre 2014 fino al momento della liberazione dell’immobile, oltre ad interessi, con decorrenza da ciascuna scadenza mensile, sulla somma rivalutata anno per anno.

E’ una sentenza molto importante per i proprietari perché in pratica stabilisce che  per “l’affitto mancato” paga il Ministero dell’Interno. E questo perché la pubblica amministrazione ha un dovere di tutela del cittadino anche dalle forme di abusivismo: impedire che si commetta un illecito equivale a favorirlo, insomma, e lo Stato non può essere complice delle violazioni del diritto. Questo principio, a detta dei commentatori, potrebbe trovare spazio anche nei casi di mancato pagamento del canone di affitto nelle ordinarie locazioni. Difatti, in tali ipotesi, dopo l’ordine di sfratto del tribunale, l’ufficiale giudiziario si deve valere spesso della forza pubblica e questa non è sempre disponibile, con la conseguenza che per ottenere il rilascio dell’immobile bisogna attendere numerosi mesi se non anni.

 PORTIERCASSA RIMBORSA LA MALATTIA DEL PORTIERE E OFFRE

  • Rimborso Spese Mediche
  • Contributo per Coniuge e/o Figlio diversamente abile
  • Contributo Iscrizione1° Anno Università
  • Contributo Conseguimento Diploma Scuola Media Superiore
  • Contributo decesso del portiere
  • Contributo Nascita Figlio

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