Spese di manutenzione straordinaria: paga chi era condòmino al momento dell’approvazione dei lavori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15547/2017 del 22.6.2017, ha statuito che è responsabile della corresponsione delle spese condominiali la persona che era proprietaria al momento dell’approvazione delle stesse, non rilevando la circostanza che questa abbia venduto la propria abitazione prima dell’assemblea di ripartizione delle suddette spese. Nel caso in esame un condomino proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva visto soccombere nei confronti del condominio. Con il predetto ricorso, l’ex condomino eccepiva, infatti, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento delle spese condominiali, in quanto lo stesso aveva venduto l’immobile prima della delibera dell’assemblea con la quale era stato deliberato il riparto delle spese di manutenzione straordinaria e, pertanto, lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile per il pagamento pro quota delle suddette spese. La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, invece, rigetta integralmente il ricorso e conferma la sentenza della Corte d’Appello. Trova qui applicazione ratione temporis, attesa l’epoca di insorgenza dell’obbligo di spesa per cui e’ causa, l’articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Dovendosi individuare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale)”, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6 – 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro. La Corte di Cassazione ha in passato affermato che, poiche’, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprieta’ di un’unita’ immobiliare, l’alienante perde la qualita’ di condomino e non e’ piu’ legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l’acquirente che gli e’ subentrato), non puo’ essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge puo’ trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686). Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio e’ chi era condomino, giacche’ proprietario dell’unita’ immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell’unita’ immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, puo’ impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutivita’ ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

 

 

 

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