Strada in salita per la revoca giudiziale dell’amministratore condominiale

Il relativo procedimento, analogamente a quello finalizzato alla nomina di un nuovo amministratore — scrive Italia Oggi — ha infatti carattere amministrativo, sottraendosi pertanto alla regola processuale dell’addebito delle spese alla parte soccombente. Al contrario, il condomino che abbia chiesto al Tribunale di valutare la condotta dell’amministratore sarà tenuto a sostenere le relative spese anche nel caso in cui ne ottenga la rimozione, non potendosi individuare, in questo di procedura, un vincitore e uno sconfitto. Di conseguenza, mentre è ammissibile il ricorso presso la Suprema Corte avverso il provvedimento che, accogliendo le istanze del condomino, abbia condannato alle spese l’amministratore revocato, lo stesso è da considerare inammissibile laddove, al contrario, si chieda al giudice di legittimità di cassare la decisione che non si sia pronunciata sull’addebito dei costi del procedimento. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25336, depositata lo scorso 11 ottobre 2018. La revoca giudiziale è infatti possibile nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 1131 c.c. (mancata informazione all’assemblea del ricevimento, da parte dell’amministratore, di un atto giudiziario o di un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle proprie attribuzioni), ovvero se l’amministratore non rende il conto della gestione (in precedenza era necessario che il ritardo nella produzione del rendiconto riguardasse almeno due anni di gestione), o ancora in caso di gravi irregolarità.

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