Terrazze: chi paga i danni in caso di infiltrazioni al piano inferiore

Il terrazzo o lastrico solare ha una posizione del tutto particolare perché viene citato sia nell’elenco delle parti comuni contenute nell’art. 1117 del Codice civile, ma è anche oggetto di una norma ad hoc per regolamentare la ripartizione delle spese (art. 1126 del Codice civile) nel caso in cui il lastrico – che in ogni caso svolge funzione di copertura a favore dell’edificio – sia esclusivo. L’art. prevede 1226 del Cc prevede infatti che — riporta il Corriere.it — quando il terrazzo di copertura (o il lastrico solare) non è comune a tutti i condòmini, come per esempio nel caso di un attico, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo alle spese per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico, mentre i restanti due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione delle tabelle millesimali. Se però la terrazza a livello copre un unico locale al di sotto di essa, in modo da costituire un corpo di fabbrica distaccato dall’edificio condominiale principale, resta esclusa ogni responsabilità del condominio per la mancata manutenzione del terrazzo e dei conseguenti danni. Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 10 giugno 2011.

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