Il condominio non è responsabile del furto avvenuto per la mancanza di misure di sicurezza sull’impalcatura

Secondo la  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 20 giugno 2017, n. 15176  è  da escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., una responsabilità’ oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità’ ordinaria per colpa, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. In una siffatta ipotesi, la responsabilità’ del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività’ di quest’ultimo. In questo caso la conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di un edifico sulla cui facciata erano state installate dalla (OMISSIS) S.r.l. delle impalcature per l’esecuzione di opere ad essa appaltate dal condominio di (OMISSIS), aveva  convenuto in giudizio l’appaltatrice ed il condominio committente, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto subito ad opera da ignoti nella notte tra il (OMISSIS). La domanda era ‘ stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma aveva  confermato la decisione di primo grado, ma la  Corte di Cassazione , con sentenza n. 23583 del 17 ottobre 2013, aveva  cassato con rinvio la relativa pronunzia. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, aveva  dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., frattanto dichiarata fallita, ed aveva  nuovamente rigettato l’appello dell’attrice. Ricorreva  (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione. Secondo costante e risalente giurisprudenza di questa Corte, in caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, e’ certamente configurabile la responsabilita’ dell’imprenditore, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 539 del 24/01/1979, ; Sez. 3, Sentenza n. 2836 del 17/05/1979,   ; Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 23/05/1991,  ; Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 06/10/1997,  ; Sez. 3, Sentenza n. 5775 del 10/06/1998,  ; Sez. 3, Sentenza n. 7921 del 26/04/2004,  ; Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 11/02/2005,  ; Sez. 3, Sentenza n. 12111 del 23/05/2006,  ; Sez. 3, Sentenza n. 24897 del 25/11/2005,  ; Sez. 3, Sentenza n. 8630 del 12/04/2006,  ; Sez. 3, Sentenza n. 292 del 10/01/2011,  ; Sez. 3 -, Sentenza n. 19399 del 30/09/2016). Una responsabilita’ del condominio committente, concorrente con quella dell’appaltatore, e’ ritenuta altresi’ configurabile (secondo i principi generali, e quindi sempre ai sensi dell’articolo 2043 c.c.) in caso di concreta riferibilita’ ad esso dell’evento, per “culpa in eligendo” (e cioe’ per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea), o laddove l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore dei suoi ordini ed abbia agito quale “nudus minister”, attuandone specifiche direttive. Secondo alcune pronunzie, il condominio potrebbe inoltre essere chiamato a rispondere del danno in concorso con l’appaltatore anche per l’omessa vigilanza e custodia cui e’ obbligato quale soggetto che ha disposto l’installazione ed il mantenimento della struttura; in proposito viene sovente richiamata la responsabilita’ per cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c. (cfr. ad es., tra le piu’ recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014,  , citata dalla societa’ ricorrente; in senso analogo, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 6435 del 17/03/2009,  ; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008,  ; Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 06/10/1997,  ; Sez. 3, Sentenza n. 913 del 09/02/1980,  ; Sez. 3, Sentenza n. 691 del 10/03/1972 ). E’ quindi da escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprieta’ e/o installata, come nella specie, dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., una responsabilita’ oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilita’ ordinaria per colpa, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. In una siffatta ipotesi, la responsabilita’ del condominio committente puo’ essere affermata esclusivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attivita’ di quest’ultimo.

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