ATTIVITÀ CONTRARIA AL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
La sentenza di condanna a cessare un’attività contraria al regolamento di Condominio esercitata all’interno di un immobile è opponibile anche a colui che subentri nella detenzione quale nuovo conduttore continuando ad esercitare, sotto altra denominazione, la medesima attività. E’ questo il principio di diritto processuale espresso nell’ord. n. 29131 del 18/12/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal nuovo conduttore dell’immobile all’interno del quale continuava ad essere esercitata l’attività di “scambio di coppie” espressamente vietata dal regolamento. Lamentava il conduttore che l’accertamento contenuto nella…
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